[1]Articolo IX STATO, IMMUNITA' E PRIVILEGI
[2]Sezione 1. - Scopi dell'articolo
[3]Per consentire al Fondo di compiere le funzioni che gli sono state affidate, gli saranno accordati, nei territori di ciascun paese membro, lo stato, le immunita' e i privilegi elencati in questo articolo.
[4]Sezione 2. - Stato del Fondo
[5]Il Fondo avra' piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di:
- 1)stipulare contratti;
- 2)acquistare e disporre di beni mobili ed immobili;
- 3)adire procedimenti legali.
[6]Sezione 3. - Immunita' da procedimenti giudiziari
[7]Il Fondo, le sue proprieta' e le sue attivita', dovunque situate e da chiunque detenute, godranno l'immunita' da qualsiasi forma di procedimento giudiziario, salvo che, in relazione ad un qualsivoglia procedimento od in base alle clausole di un qualsiasi contratto, esso abbia espressamente rinunciato alla sua immunita'.
[8]Sezione 4. - Immunita' da altre azioni
[9]Le proprieta' ed attivita' del Fondo, dovunque situate e da chiunque detenute, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione o qualunque altra forma di appropriazione in seguito ad azione di poteri esecutivi e legislativi.
[10]Sezione 5. - Immunita' degli archivi
[11]Gli archivi del Fondo sono inviolabili.
[12]Sezione 6. - Esenzione delle attivita' da restrizioni
[13]Nei limiti necessari all'esecuzione delle attivita' previste dal presente Accordo, tutte le proprieta' ed attivita' del Fondo saranno libere da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.
[14]Sezione 7. - Privilegi per le comunicazioni
[15]Per le comunicazioni ufficiali del Fondo verra' concesso dai paesi membri trattamento analogo a quello accordato alle comunicazioni ufficiali di altri paesi membri.
[16]Sezione 8. - Immunita' e privilegi per i funzionari e gli impiegati Tutti i Governatori, Direttori esecutivi, Sostituti, membri di comitati, rappresentanti nominati ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, lettera j), Consiglieri di ogni delle suddette persone, funzionari ed impiegati del Fondo:
- 1)saranno immuni da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nella loro veste ufficiale, tranne quando il Fondo rinunci a tale immunita';
- 2)quando non abbiano la cittadinanza locale, godranno delle stesse immunita' in materia di restrizioni di immigrazione, di obblighi di registrazione di stranieri ed obblighi militari, nonche' delle stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie, che sono accordate dai paesi membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri paesi membri;
- 3)circa le facilitazioni di viaggio godranno dello stesso trattamento accordato dai paesi membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri paesi membri.
[17]Sezione 9. - Immunita' fiscale
- a)Il Fondo, le sue attivita', proprieta' e reddito e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, saranno immuni da qualunque tassazione e da ogni diritto doganale. Il Fondo sara' anche immune da responsabilita' per l'esazione o il pagamento di qualunque tributo o diritto.
- b)Nessun tributo sara' imposto su, o in relazione a, stipendi ed emolumenti pagati dal Fondo a Direttori esecutivi, Sostituti, funzionari o impiegati del Fondo che non abbiano cittadinanza, sudditanza o altra forma di nazionalita' locale.
- c)Nessuna tassazione di qualunque natura potra' essere imposta su qualsiasi titolo od obbligazione emessi dal Fondo e da chiunque possedutivi, compresi i relativi interessi e dividendi:
- 1)se detta tassazione costituisca una discriminazione ai danni di tale obbligazione o titolo solo in ragione della sua origine;
- 2)se la sola base giuridica per tale tassazione sia il luogo e la valuta di emissione e di pagamento di tale obbligazione o titolo, oppure la ubicazione di uffici o centro di affari del Fondo.
[18]Sezione 10. - Applicazione dell'articolo
[19]Ogni paese membro prendera' i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei suoi territori e secondo le proprie leggi, dei principi esposti in questo articolo ed informera' in modo particolareggiato il Fondo dei provvedimenti presi a tale fine.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
