ARTICOLO VIII EMENDAMENTI Sezione 1. Emendamenti

  • a)Il presente Accordo potra' essere emendato per decisione dell'Assemblea dei Governatori adottata ad una maggioranza costituita da almeno i quattro quinti del totale dei voti che comprendono i due terzi dei Governatori.
  • b)Nonostante le disposizioni del paragrafo a) summenzionato, sara' richiesta l'unanimita' dei voti dell'Assemblea dei Governatori per l'approvazione di un emendamento relativo a:
  • i)il diritto di ritirarsi dalla Societa' previsto all'art. V; sezione 1;
  • ii)il diritto di acquistare azioni della Societa' previsto all'articolo II, sezione 5; e
  • iii)la limitazione della responsabilita' prevista all'articolo II, sezione 6.
  • c)Ogni proposta tesa ad emendare il presente Accordo, sia che emani da un Paese membro o dal Consiglio di Amministrazione, sara' comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Governatori, che la sottoporra' all'esame dell'Assemblea. Qualora l'emendamento proposto venga adottato, la Societa' ne certifichera' l'accettazione mediante notifica ufficiale a tutti i paesi membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri tre mesi dopo la data della notifica ufficiale, a meno che l'Assemblea dei Governatori non abbia fissato un'altra data.

Testo vigente dal 24 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;165~accordo-artviii · fonte su Normattiva