[1]all'autorizzazione
[2]1. Le Parti convengono che l'autorizzazione a svolgere un'attivita' nello Stato ricevente terminera' non appena il beneficiario cessera' di avere lo status di familiare a carico e sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari. 2. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale. 3. L'autorizzazione potra' essere revocata qualora lo Stato accreditante non rinunci all'immunita' nei casi di cui all'articolo 5.
Testo vigente dal 21 ottobre 2015
