[1]' indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico

[2]1. Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi dall'altro Stato contraente in relazione ad attivita' personali, professionali o tecniche o ad altre attivita' indipendenti di natura similare egli puo' essere tassato in detto altro Stato contraente, ma soltanto in relazione a tali redditi che siano attribuibili alle sue attivita' in detto altro Stato contraente. 2. L'espressione "attivita' personali, professionali o tecniche" comprende particolarmente le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando un residente di uno Stato contraente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale trenta giorni nello anno fiscale.

Testo vigente dal 7 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167~art14 · fonte su Normattiva