' costituito un gruppo di lavoro operativo (o vari gruppi), composto (i) di rappresentanti dei settori economico ed industriale. Il (I) gruppo (i) di lavoro verra' (verranno) presieduto (i) da rappresentanti delle istituzioni governative ovvero da imprenditori nominati dai due governi. Il (I) gruppo (i) di lavoro garantira' (garantiranno) la corretta attuazione dell'Accordo, individuera' (induvidueranno) settori specifici di cooperazione ed esaminera' (esamineranno) programmi a medio termine per contribuire allo sviluppo della cooperazione italo- lettone, verificandone la progressiva realizzazione. Il (I) gruppo (i) di lavoro si riunira' (riuniranno) una volta l'anno alternativamente a Riga ed a Roma.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;168~accordo-art8 · fonte su Normattiva