fine di facilitare la cooperazione fra i due paesi, le Parti favoriranno la costituzione e la gestione di imprese di entrambi i Paesi concedendo loro condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle imprese del loro Paese, in particolare per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, il rilascio di visti e di permessi di soggiorno, nonche' i viaggi di lavoro, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti in ciascun paese.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
