Art. 12 (Protocollo)
Per cio' che concerne le Parti contraenti, le finanze dell'Unione sono regolate dalle medesime disposizioni che figurano all'articolo 12 dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all'articolo 8 di detto Accordo sara' considerato come un rinvio all'articolo 8 del presente Protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 12.6.b) di detto Accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione contraria unanime dell'Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) in conformita' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
