Art. 3-bis (Protocollo)
Effetto territoriale La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estendera' ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che e' titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non puo' tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.
Testo vigente dal 31 marzo 1996
