Effetto territoriale La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estendera' ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che e' titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non puo' tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.

Testo vigente dal 31 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art3bis · fonte su Normattiva