Articolo II Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere considerata nel senso di pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o i punti di vista di ciascuna Parte contraente relativa al limite delle acque territoriali o la portata della giurisdizione in materia di pesca secondo il diritto internazionale.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
