Articolo II Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere considerata nel senso di pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o i punti di vista di ciascuna Parte contraente relativa al limite delle acque territoriali o la portata della giurisdizione in materia di pesca secondo il diritto internazionale.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artii · fonte su Normattiva