di rotazione 1. La Commissione stabilisce l'ammontare del Fondo di rotazione e determina gli anticipi dei membri della Commissione necessari al mantenimento del Fondo. 2. I contributi dei membri della Commissione sono stabiliti secondo le stesse basi di quelle previste al paragrafo 2 (c) dell'articolo X della Convenzione. 3. La Commissione stabilisce l'ammontare degli anticipi dovuti dai nuovi Membri. A meno che la Commissione non decida diversamente, l'anticipo dovuto da un nuovo membro e' considerato come un aumento del Fondo di rotazione. 4. Il Fondo di rotazione e' destinato a finanziare le operazioni della Commissione nell'attesa del recupero dei contributi annuali e per ogni altro fine che la Commissione riterra' necessario. I prelievi effettuati dal Fondo di rotazione per finanziare il funzionamento della Commissione in attesa del recupero dei contributi annuali sono rimborsati, dal Fondo generale il prima possibile.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
