straordinarie della Commissione 1. La Commissione puo' riunirsi in ogni momento in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza degli Stati membri o per decisione del Consiglio. La data ed il luogo delle sessioni straordinarie sono stabilite dal Consiglio o dal Presidente della Commissione. 2. Il Segretario esecutivo informa della riunione di ogni sessione straordinaria tutti gli Stati membri della Commissione l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed ogni governo o organizzazione internazionale invitato dalla Commissione ad inviare osservatori alla sessione. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno trenta giorni prima dell'apertura della sessione.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
