[1]Ravvicinamento legislativo

[2]1. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'UE. 2. Il ravvicinamento legislativo e' effettuato in fasi successive, secondo quanto enunciato nell'allegato XXI-A, negli allegati da XXI-B a XXI-E e negli allegati XXI-G, XXI-H e XXI-J del presente accordo. Gli allegati XXI-F e XXI-I del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere attuati, mentre gli allegati da XXI-K a XXI-N del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'UE che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento legislativo. In questo processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove cio' risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'UE nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase e' valutata dal comitato per il commercio e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXI-A del presente accordo. La Commissione europea notifica all'Ucraina senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'UE. Fornira' la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche. 3. Le Parti stabiliscono che il comitato per il commercio procede alla valutazione della fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state realizzate e approvate secondo le modalita' di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Le Parti garantiscono che gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parita' di trattamento di cui all'articolo 151 del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art153 · fonte su Normattiva