[1]Misure in materia fiscale
[2]Il trattamento della nazione piu' favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale gia' concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
