[1]Protezione dei dati personali
[2]Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali conformemente alle piu' rigorose norme europee e internazionali, tra cui i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperti.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
