[1]Protezione di opere fotografiche

[2]Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 162 del presente accordo. Le Parti possono prevedere la protezione di altre fotografie.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art167 · fonte su Normattiva