[1]Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza

[2]1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali. 2. A tal fine, l'autorita' garante della concorrenza di una Parte puo' comunicare all'autorita' garante della concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilita' a cooperare nelle attivita' di applicazione del diritto della concorrenza. Tale cooperazione non impedisce alle Parti di assumere decisioni autonome. 3. Al fine di agevolare l'applicazione efficace del rispettivo diritto della concorrenza, le autorita' garanti della concorrenza delle Parti possono scambiarsi informazioni anche sulla legislazione e sulle attivita' di applicazione nel rispetto dei limiti imposti dalla rispettiva legislazione e tenendo conto dei rispettivi interessi essenziali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art259 · fonte su Normattiva