[1]Licenze e condizioni del loro rilascio
[2]1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinche' le licenze in base alle quali un soggetto e' autorizzato a esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico e invitano mediante un avviso i potenziali interessati a presentare domanda. 2. L'avviso specifica il tipo di licenza, l'area geografica o la parte di area geografica interessata, nonche' la data proposta o il termine ultimo per il rilascio della licenza. 3. Gli articoli 104 e 105 del presente accordo si applicano alle condizioni e alla procedura di rilascio di una licenza.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
