[1]Licenze e condizioni del loro rilascio

[2]1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinche' le licenze in base alle quali un soggetto e' autorizzato a esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico e invitano mediante un avviso i potenziali interessati a presentare domanda. 2. L'avviso specifica il tipo di licenza, l'area geografica o la parte di area geografica interessata, nonche' la data proposta o il termine ultimo per il rilascio della licenza. 3. Gli articoli 104 e 105 del presente accordo si applicano alle condizioni e alla procedura di rilascio di una licenza.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art280 · fonte su Normattiva