[1]Condizioni di rilascio di una licenza

[2]1. Il rilascio di una licenza si basa su criteri tali da impedire alle autorita' competenti di esercitare il potere di valutazione in modo arbitrario. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere:

  • a)commisurati a un legittimo obiettivo di politica pubblica;
  • b)chiari e inequivocabili;
  • c)oggettivi;
  • d)prestabiliti;
  • e)resi pubblici preventivamente;
  • f)trasparenti e accessibili. 3. La licenza e' rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenere la licenza. 4. L'articolo 286 del presente accordo si applica alle disposizioni del presente capo. 5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, le Parti applicano una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialita' e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. 6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le Parti possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art104 · fonte su Normattiva