[1]Spese

[2]1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione. 2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore e degli eventuali assistenti del mediatore e - nel caso in cui le Parti non convengano sull'uso di una lingua comune - i costi di traduzione. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale nell'allegato XXIV, paragrafo 8, del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art335 · fonte su Normattiva