Il Consiglio di associazione e' informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e del suo impatto sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
