[1]Ravvicinamento legislativo e pratiche applicative

[2]L'Ucraina procede al ravvicinamento del proprio diritto della concorrenza e delle proprie pratiche applicative alla parte dell'acquis dell'UE di seguito indicata: 1. regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato calendario: l'articolo 30 del regolamento e' attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; 2. regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento UE sulle concentrazioni") calendario: l'articolo 1 e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; l'articolo 20 e' attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; 3. regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; 4. regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art256 · fonte su Normattiva