[1]Partecipazione

[2]1. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonche' altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere: (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana: (i) cittadini della Repubblica Italiana; (ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea; (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore; (b) per quanto concerne il Giappone: (i) cittadini del Giappone; (ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore. 2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonche' di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo puo' essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare la coproduzione cinematografica.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art7 · fonte su Normattiva