Art. 10 (Convenzione)
[1]- Equilibrio generale degli scambi
[2]1 Negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti deve essere mantenuto un equilibrio generale per quanto riguarda sia l'ammontare complessivo degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione. 2 Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di tempo, un deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o piu' Parti, puo' subordinare, il suo consenso a una futura coproduzione al ripristino dell'equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o tali Parti.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
