' GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica dell'Autorita' come prevista all'articolo 46 del Regolamento n.178/2002 ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di:

  • a)stipulare contratti;
  • b)acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
  • c)di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, l'Autorita' sara' rappresentata dal Direttore esecutivo.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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