' GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica dell'Autorita' come prevista all'articolo 46 del Regolamento n.178/2002 ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di:
- a)stipulare contratti;
- b)acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
- c)di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, l'Autorita' sara' rappresentata dal Direttore esecutivo.
Testo vigente dal 26 gennaio 2006
