Parti concordano di creare un Comitato Misto formato da rappresentanti delle due Parti. Il Comitato Misto passera' in rassegna l'applicazione del presente accordo, raccomandera' alle Parti misure per lo sviluppo e l'espansione della cooperazione economica industriale e tecnica e risolvera' ogni controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente accordo. Il Comitato misto si riunira' una volta all'anno alternativamente a Roma e Vilnius.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170~accordo-art8 · fonte su Normattiva