fine di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, le Parti faciliteranno la creazione ed il funzionamento delle reciproche imprese concedendo facilitazioni non meno favorevoli di quelle concesse alle loro imprese, in special modo per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, i visti, i permessi di residenza, nonche' i viaggi d'affari nel rispetto delle leggi e delle norme esistenti in ciascun Paese.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170~accordo-art7 · fonte su Normattiva