, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie Nel quadro dell'applicazione dell'articolo 18 della Convenzione, relativo al trasferimento, all'acquisizione, all'adattamento e alla definizione di tecnologie, le Parti si impegnano a conferire la priorita' ai Paesi Parte africani e, se necessario, a sviluppare con loro nuovi modelli di compartecipazione e di cooperazione per accrescere il consolidamento delle capacita' nei campi di ricerca e di sviluppo scientifici nonche' della raccolta e della diffusione dell'informazione per permettere loro di attuare le loro strategie miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita'.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art17 · fonte su Normattiva