, acquisizione, adattamento e approntamento di tecnologie 1. Le Parti s'impegnano, come hanno convenuto di comune intesa e conformemente alla loro legislazione e/o alle loro politiche nazionali, a promuovere, finanziarie e/o facilitare il finanziamento del trasferimento, dell'acquisizione, dell'adattamento e dell'approntamento di tecnologie ecologicamente razionali, economicamente sostenibili e socialmente accettabili per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccita', al fine di contribuire all'instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite. Tale cooperazione e' condotta a livello bilaterale o multilaterale, secondo quanto conviene, e in modo che le Parti traggano pienamente profitto dalle capacita' delle organizzazioni intergovernative e non governative. In particolare le Parti: (a) utilizzano pienamente i sistemi e i centri d'informazione appropriati esistenti ai livelli nazionale, subregionale, regionale ed internazionale per la diffusione d'informazioni sulle tecnologie disponibili, le loro fonti, i rischi che presentano per l'ambiente e le condizioni generali nelle quali possono essere acquisite; (b) facilitano l'accesso, in particolare dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, a condizioni favorevoli, segnatamente a condizioni concessionali preferenziali, come hanno convenuto di comune intesa, tenendo conto della necessita' di tutelare i diritti di proprieta' intellettuale, alle tecnologie che meglio si prestano ad un'applicazione pratica corrispondente ai bisogni specifici delle popolazioni locali, prestando attenzione particolare alle ripercussioni sociali, culturali ed economiche di tali tecnologie e al loro impatto sull'ambiente; (c) facilitano la cooperazione tecnologica tra i Paesi Parte colpiti grazie ad un'assistenza finanziaria o ad altri mezzi appropriati; (d) estendono la cooperazione tecnologica con i Paesi in sviluppo colpiti che sono Parti della presente Convenzione, compresa, se e' il caso, la cooperazione sotto forma di imprese in comune, segnatamente nei settori che contribuiscono ad offrire nuovi mezzi d'esistenza; e (e) prendono debite disposizioni per instaurare sui mercati nazionali condizioni e provvedimenti d'incentivazione, fiscali o di altra natura, tali da favorire l'approntamento, il trasferimento, l'acquisizione e l'adattamento di tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche appropriate, comprese le disposizioni per garantire una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale. 2. Le Parti, a seconda delle loro rispettive capacita' e conformemente alle loro legislazioni e/o alle loro politiche nazionali, proteggono, si adoperano per promuovere e utilizzano in particolare le tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche tradizionali e locali. A tal fine si impegnano a: (a) repertoriare tali tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche nonche' le loro utilizzazioni potenziali, con la partecipazione delle popolazioni locali, e diffondere le informazioni corrispondenti, secondo quanto conviene, cooperando con le organizzazioni intergovernative e non governative competenti; (b) assicurare che tali tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche siano adeguatamente protette e che le popolazioni locali profittino direttamente, in modo equo e come convenuto di comune intesa, di qualsiasi sfruttamento commerciale che ne fosse fatto o di qualsiasi sviluppo tecnologico che ne derivasse; (c) incoraggiare e sostenere attivamente il miglioramento e la diffusione di tali tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche e/o l'approntamento, a partire da queste ultime, di nuove tecnologie; (d) facilitare, secondo quanto conviene, l'adattamento di tali tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche, in modo che possano essere largamente utilizzate, ed integrarle, ove occorra, alle tecnologie moderne.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art18 · fonte su Normattiva