dei programmi d'azione nazionali 1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, la strategia generale dei programmi d'azione nazionali consiste nel privilegiare, per le zone colpite, programmi integrati di sviluppo locale poggianti su meccanismi di partecipazione e sull'integrazione di strategie d'eliminazione della poverta' nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'. I programmi mirano a consolidare la capacita' dell'autorita' locale e ad assicurare la partecipazione attiva delle popolazioni, delle collettivita' e dei gruppi locali, ponendo l'accento sull'educazione e la formazione, la mobilitazione delle organizzazioni non governative che hanno dato prova delle loro capacita' operative e il rafforzamento di strutture statali decentralizzate. 2. I programmi d'azione nazionali presentano, secondo quanto conviene, le caratteristiche generali seguenti: (a) lo sfruttamento, nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi d'azione regionali, delle esperienze effettuate per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccita', tenendo conto delle condizioni sociali, economiche ed ecologiche; (b) l'identificazione dei fattori che contribuiscono alla desertificazione e/o alla siccita', delle risorse e capacita' disponibili e necessarie nonche' l'elaborazione delle politiche da seguire e delle soluzioni e misure istituzionali e di altro tipo necessarie per lottare contro siffatti fenomeni e/o attenuare gli effetti; e (c) l'accrescimento della partecipazione delle popolazioni e degli enti locali, comprese donne, agricoltori e pastori, e la delega di maggiori poteri a tali gruppi in materia di gestione. 3. I programmi d'azione nazionali prevedono parimenti, secondo quanto conviene: (a) misure per migliorare il contesto economico ai fini dell'eliminazione della poverta', consistenti: (i) nell'accrescere il reddito e creare impieghi, soprattutto per i piu' poveri, mediante: - lo sviluppo dei mercati per i prodotti agricoli e di allevamento, - la creazione di strumenti finanziari adeguati ai bisogni locali, - l'incoraggiamento della diversificazione nell'agricoltura e la costituzione di imprese agricole, e - lo sviluppo di attivita' economiche di tipo para-agricolo o non agricolo; (ii) nel migliorare le prospettive a lungo termine delle economie rurali: - istituendo misure di sostegno all'investimento produttivo e assicurando l'accesso ai mezzi di produzione, - instaurando una politica dei prezzi e una politica fiscale nonche' pratiche commerciali che favoriscano la crescita economica; (iii) nel definire e applicare politiche in materia demografica e migratoria atte a ridurre la pressione demografica sulle terre; (iv) nel promuovere il ricorso a colture resistenti alla siccita' e l'utilizzazione di sistemi integrati d'arido-coltura per assicurare la sicurezza alimentare; (b) misure per conservare le risorse naturali, consistenti: (i) nel garantire una gestione integrata e durevole delle risorse naturali, comprese: - le terre agricole e pastorizie, - la vegetazione e la fauna, - le foreste, - le risorse idriche, - la diversita' biologica; (ii) nell'intensificare le campagne di sensibilizzazione del pubblico e di educazione ecologica e prevedere una istruzione in questo campo, diffondere le conoscenze concernenti le tecniche relative alla gestione durevole delle risorse naturali; (iii) nell'assicurare la valorizzazione e l'utilizzazione razionale di diverse fonti energetiche e promuovere fonti d'energia alternative, in particolare l'energia solare, l'energia eolica e il biogas, e prevedere accordi particolari per il trasferimento, l'acquisizione e l'adattamento di tecnologie pertinenti, suscettibili di permettere d'alleviare le pressioni esercitate sulle risorse naturali fragili;

  • c)misure per migliorare l'organizzazione istituzionale, consistenti: (i) nel definire le funzioni e le responsabilita' rispettive dell'amministrazione centrale e delle autorita' locali nel quadro della politica di pianificazione del territorio, (ii) nell'incoraggiare una politica di decentralizzazione attiva avente per scopo di trasferire alle autorita' locali responsabilita' gestionale e potere decisionale, di incitare gli enti locali a prendere iniziative e ad assumere responsabilita', e di favorire la creazione di strutture locali, e (iii) nell'adeguare, secondo quanto conviene, il quadro istituzionale e normativo in cui s'iscrive la gestione delle risorse naturali affinche' le popolazioni locali beneficino della garanzia di occupazione delle terre; (d) misure per migliorare la conoscenza del fenomeno della desertificazione, consistenti: (i) nel promuovere la ricerca nonche' la raccolta, l'elaborazione e lo scambio d'informazioni sugli aspetti scientifici, tecnici e socio-economici della desertificazione, (ii) nel migliorare i mezzi nazionali di ricerca nonche' la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e l'analisi d'informazioni, per migliorare la comprensione del fenomeno e metter in pratica i risultati delle analisi, e (iii) nell'incoraggiare lo studio a medio e lungo termine: - dell'evoluzione socio-economica e culturale nelle zone colpite, - dell'evoluzione delle risorse naturali dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e - dell'interazione tra il clima e la desertificazione; e (e) misure per sorvegliare e valutare gli effetti della siccita', consistenti: (i) nel definire strategie per valutare le incidenze della variabilita' naturale del clima sulla siccita' e la desertificazione a livello regionale e/o per utilizzare le previsioni concernenti la variabilita' stagionale e interannuale del clima per tentare di attenuare gli effetti della siccita', (ii) nel rafforzare le capacita' d'allarme precoce e d'intervento, instaurare una gestione piu' razionale dei soccorsi d'urgenza e dell'aiuto alimentare, migliorare i sistemi di immagazzinamento e di distribuzione delle derrate alimentari, i sistemi di protezione del bestiame e le infrastrutture pubbliche, e promuovere nuovi mezzi d'esistenza nelle zone esposte alla siccita', (iii) nel sorvegliare e valutare il degrado ecologico per fornire, in tempo utile, informazioni affidabili sul processo di degrado delle risorse e sulla dinamica di tale fenomeno per essere in grado di concepire migliori politiche e misure di lotta.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art8 · fonte su Normattiva