e attuazione dei programmi d'azione nazionali Per elaborare e attuare i programmi d'azione nazionali in applicazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione, ogni Paese Parte colpito della regione deve segnatamente, secondo quanto conviene: (a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire il suo programma; (b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione del programma grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, in collaborazione con le autorita' locali ed organizzazioni non governative competenti; (c) studiare lo stato dell'ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cause e le conseguenze della desertificazione e determinare gli ambiti di azione prioritari; (d) valutare, con la partecipazione delle popolazioni colpite, i programmi anteriori e in corso per concepire una strategia ed elaborare le attivita' da prevedere nel programma d'azione; (e) stabilire programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni raccolte mediante le attivita' di cui ai paragrafi (a)- (d); e (f) definire e applicare procedure e punti di riferimento per sorvegliare e valutare l'attuazione del programma.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
