dei programmi d'azione nazionali e definizione di criteri di valutazione e di attuazione Ogni Paese africano colpito, Parte della Convenzione, designa un organo di coordinamento appropriato a cui affidare il ruolo di catalizzatore nell'elaborazione, l'attuazione e la valutazione del suo programma d'azione nazionale. Tenuto conto dell'articolo 3, questo organo di coordinamento, secondo quanto conviene: (a) provvede all'identificazione e allo studio delle azioni, aprendo dapprima un processo consultativo a livello locale, con la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali e con la cooperazione dell'amministrazione locale, dei Paesi Parte sviluppati e delle organizzazioni intergovernative e non governative, sulla base di consultazioni iniziali con gli interessati a livello nazionale; (b) identifica e analizza i vincoli, i bisogni e le lacune che compromettono lo sviluppo e l'utilizzazione sostenibile delle terre, raccomanda misure concrete per evitare i doppioni traendo pieno profitto dagli sforzi in corso e promuove l'attuazione dei risultati; (c) facilita, concepisce e definisce progetti d'attivita' basati su approcci interattivi flessibili, destinati ad assicurare una partecipazione attiva delle popolazioni delle zone colpite, ridurre gli effetti negativi di tali attivita' e determinare e classificare in ordine di priorita' i bisogni in materia d'assistenza finanziaria e di cooperazione tecnica; (d) stabilisce criteri pertinenti, quantificabili e facilmente verificabili, per assicurare l'analisi e la valutazione dei programmi d'azione nazionali, comprendenti misure a breve, medio e lungo termine, e la loro attuazione; e (e) elabora rapporti circostanziati sullo stato di avanzamento dei programmi d'azione nazionali.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art9 · fonte su Normattiva