d'azione nazionali 1. Per elaborare ed attuare programmi d'azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l'altro, secondo quanto conviene e in funzione della loro propria situazione e delle loro proprie politiche: (a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire i loro programmi d'azione; (b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione dei loro programmi d'azione grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, con la cooperazione delle autorita' locali e di organizzazioni nazionali e non governative competenti; (c) studiare lo stato dell'ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cause e le conseguenze della desertificazione e di determinare i campi d'azione prioritari; (d) valutare con la partecipazione delle popolazioni colpite i programmi anteriori e correnti miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita' al fine di concepire una strategia e di precisare le attivita' da prevedere nei loro programmi d'azione; (e) elaborare programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni ottenute grazie alle attivita' di cui alle lettere (a)- (d); (f) definire e applicare procedure e criteri per valutare l'attuazione dei loro programmi d'azione; (g) promuovere la gestione integrata dei bacini idrografici, la protezione delle risorse pedologiche nonche' l'accrescimento e l'uso razionale delle risorse idriche; (h) rafforzare e/o stabilire sistemi d'informazione di valutazione, di assistenza operativa e di allarme precoce nelle regioni esposte alla desertificazione e alla siccita', tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici e degli altri fattori pertinenti; e (i) definire i meccanismi appropriati per appoggiare i loro programmi d'azione in uno spirito di compartecipazione, quando e' in gioco una cooperazione internazionale comprendente risorse finanziarie tecniche. 2. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, la strategia generale da applicare nel quadro dei programmi d'azione nazionali lascia ampiamente posto ai programmi integrati di sviluppo locale per le zone colpite poggianti su meccanismi partecipativi e sull'integrazione di strategie d'eliminazione della poverta' nelle iniziative miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita'. Le misure settoriali previste nei programmi d'azione sono classificate per campo prioritario tenendo conto della grande diversita' delle zone colpite della regione di cui al paragrafo (a) dell'articolo 2.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
