Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e per applicarne le disposizioni, le Parti si attengono tra l'altro ai seguenti principi: (a) le Parti dovrebbero assicurarsi che le decisioni concernenti la concezione e l'esecuzione dei programmi di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccita' siano prese con la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali e che ai livelli superiori sia creato un contesto propizio per facilitare l'azione ai livelli nazionale e locale; (b) le Parti dovrebbero, in spirito di solidarieta' e di compartecipazione internazionali, migliorare la cooperazione e il coordinamento dei livelli subregionale, regionale e internazionale e meglio concentrare le risorse finanziarie, umane, organizzative e tecniche ove sono necessarie; (c) le Parti dovrebbero, in uno spirito di compartecipazione, istituire una cooperazione tra i poteri pubblici a tutti i livelli, le collettivita', le organizzazioni non governative e i gestori delle terre per far meglio capire, nelle zone colpite, la natura e il valore della terra e delle rare risorse idriche, nonche' per promuovere uno sfruttamento durevole di queste risorse; (d) le Parti dovrebbero prendere pienamente in considerazione la situazione e i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli meno progrediti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art3 · fonte su Normattiva