dei programmi d'azione nazionali 1. I programmi d'azione nazionali si iscrivono nel quadro piu' ampio delle politiche nazionali di sviluppo sostenibile elaborate dai Paesi Parte colpiti della regione. 2. I Paesi Parte colpiti elaborano, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali in virtu' degli articoli 9-11 della Convenzione, prestando attenzione speciale al paragrafo 2(f) dell'articolo 10. Se del caso, su domanda del Paese Parte colpito interessato, organismi di cooperazione bilaterali e multilaterali possono essere associati a questo processo.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-ii-art3 · fonte su Normattiva