' regionali Nel quadro delle attivita' regionali intese a consolidare i programmi d'azione subregionali o comuni, si possono prevedere tra l'altro misure atte a rinforzare le istituzioni e i meccanismi di coordinamento e di cooperazione ai livelli nazionale, subregionale e regionale e a favorire l'attuazione degli articoli 16-19 della Convenzione. Queste attivita' possono anche consistere nel: (a) promuovere e rafforzare le reti di cooperazione tecnica; (b) stabilire inventari di tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche nonche' di tecnologie e capacita' operative tradizionali e locali e nell'incoraggiare la loro diffusione ed utilizzazione; (c) valutare i bisogni per quanto concerne il trasferimento di tecnologia e promuovere l'adattamento e l'utilizzazione di quest'ultima; e (d) incoraggiare i programmi di sensibilizzazione del pubblico e promuovere il rafforzamento delle capacita' a tutti i livelli intensificando le attivita' di formazione e di ricerca-sviluppo e instaurando sistemi adeguati per mettere in valore le risorse umane.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-ii-art6 · fonte su Normattiva