-sviluppo 1. Le Parti s'impegnano, a seconda delle loro rispettive capacita', a favorire la cooperazione tecnica e scientifica negli ambiti della lotta contro la desertificazione e dell'attenuazione degli effetti della siccita' per il tramite delle istituzioni competenti ai livelli nazionale, subregionale, regionale e internazionale. A tal fine sostengono le attivita' di ricerca che: (a) aiutano a meglio capire i processi che conducono alla desertificazione e alla siccita' nonche' l'impatto e il ruolo rispettivo dei fattori naturali e umani che ne sono all'origine, al fine di lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccita' e di giungere ad una migliore produttivita' nonche' ad un'utilizzazione e ad una gestione durevoli delle risorse; (b) corrispondono a obiettivi ben definiti, intesi a soddisfare i bisogni specifici delle popolazioni locali, e permettono di trovare e di applicare soluzioni tali da migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle zone colpite; (c) salvaguardano, integrano e valorizzano le conoscenze, capacita' operative e pratiche locali e tradizionali e ne confermano la validita' garantendo, conformemente alla loro legislazione e/o alle loro politiche nazionali rispettive, che i detentori di tali conoscenze traggono direttamente profitto, in modo equo e secondo modalita' stabilite di comune intesa, da qualsiasi sfruttamento commerciale che ne fosse fatto o da qualsiasi progresso tecnologico che ne derivasse; (d) sviluppano e consolidano le capacita' di ricerca nazionali, subregionali e regionali nei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, particolarmente in Africa, compreso lo sviluppo delle competenze locali e il rafforzamento delle capacita' appropriate, soprattutto nei Paesi in cui l'infrastruttura della ricerca e' debole, prestando particolare attenzione alla ricerca socio-economica pluridisciplinare e partecipativa; (e) tengono conto, se e' il caso, dei rapporti tra la poverta', le migrazioni dovute a fattori ecologici e la desertificazione; (f) favoriscono l'attuazione di programmi di ricerca svolti congiuntamente da organismi di ricerca nazionali, subregionali, regionali ed internazionali sia nel settore pubblico che nel settore privato, per stabilire, grazie alla partecipazione effettiva delle popolazioni e degli enti locali, migliori tecnologie, poco costose ed accessibili ai fini di uno sviluppo sostenibile; e (g) permettono di accrescere le risorse idriche disponibili nelle zone colpite, per il tramite segnatamente della provocazione artificiale della pioggia. 2. Le priorita' in materia di ricerca per le differenti regioni e subregioni, che variano in funzione della situazione locale, dovrebbero essere indicate nei programmi d'azione. La Conferenza delle Parti riesamina periodicamente tali priorita', fondandosi sui pareri del Comitato della scienza e della tecnologia.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art17 · fonte su Normattiva