[1], AMMISSIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[2]1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' i propri investitori ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle proprie leggi e regolamenti, creera' condizioni favorevoli per attrarre gli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio. 3. Ciascuna Parte Contraente ammettera' gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio e concedera' tutti i permessi necessari per la realizzazione di tali investimenti, in conformita' alle proprie leggi e regolamenti. 4. Entrambe le Parti assicureranno in ogni momento un equo e giusto trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente non saranno in alcun modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;171~accordo-art2 · fonte su Normattiva