SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 1. Le Parti promuoverano la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative: - scambi d'informazioni, sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia; - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro); - attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti; - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; - partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3. Si fornira' la necessaria assistenza tecnica. 2. Il Consiglio di associazione fissera' procedure adeguate per sviluppare la cooperazione. 3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verra' eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle Parti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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