Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:

  • a)Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra;
  • b)Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
  • c)Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
  • d)Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Testo vigente dal 1 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1739~art1 · fonte del testo