Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
- a)Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra;
- b)Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- c)Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
- d)Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Testo vigente dal 1 marzo 1952
