[1]e cure
[2]1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti. 2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanita' e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini piu' brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sara' fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
