Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art8 · fonte su Normattiva