[1]Allegato II
[2]Carta d'identita' per giornalista in missione pericolosa
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali
[5](Protocollo II)
[6]Preambolo
[7]Le Alte Parti contraenti, Ricordando che i principi umanitari consacrati nell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale, Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale, Sottolineando la necessita' di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti armati in questione, Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanita' e delle esigenze della pubblica coscienza, Hanno convenuto quanto segue:
[8]Articolo 1 Campo di applicazione materiale
[9]1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applichera' a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo non si applichera' alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
