[1]e cure

[2]1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti. 2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanita' e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini piu' brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Fra di essi, non sara' fatta alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art10 · fonte su Normattiva