1. Un Direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilita' del programma Marots e prende tutte le decisioni ad esso relative, in conformita' con le disposizioni del presente accordo. 2. Per i problemi riguardanti tale programma ed ogni altro programma dell'Organizzazione, il Direttivo del programma esercita il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta ogni raccomandazione necessaria. 3. Il Direttivo del programma e' parimenti incaricato di mantenere stretti rapporti con gli organismi nazionali e internazionali competenti nel campo marittimo e piu' particolarmente nel campo delle telecomunicazioni marittime. Esso definisce le regole di utilizzazione del settore spaziale che risultera' dal programma Marots, tenendo in considerazione i regolamenti nazionali e internazionali relativi. 4. Il Direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che ritiene necessari per assicurare la buona esecuzione del programma. 5. Le decisioni del Direttivo del programma vengono prese conformemente alle disposizioni del presente accordo. In mancanza di disposizioni espresse vanno applicate mutatis mutandis le regole di voto fissate dalla convenzione e dal regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~art4 · fonte su Normattiva