[1]Articolo VIII
[2]1. I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma sono riservate ai partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme dei suoi programmi.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
