[1]Articolo XIV

[2]1. I partecipanti risarciscono l'Organizzazione per ogni obbligo ch'essa possa contrarre nel caso che la sua responsabilita' internazionale venga coinvolta in seguito alla esecuzione della fase di sviluppo del programma. 2. Ogni risarcimento per danno subito dall'Organizzazione nel quadro della fase di sviluppo del programma e' accreditato come entrata sui bilanci annui del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo VI.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artxiv · fonte su Normattiva