[1]Articolo XV

[2]1. Ogni controversia tra due o piu' partecipanti oppure tra uno o piu' partecipanti e l'Organizzazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere composta in via amichevole e' demandata, su richiesta di una delle parti alla controversia, ad un arbitro unico che e' nominato dal presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte della controversia ne' avere in questo Stato la sua residenza permanente. 2. Le parti dell'accordo che non sono parti della controversia hanno diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro e' vincolante per tutti i partecipanti e per l'Organizzazione, sia che essi abbiano preso parte o no alla istanza.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artxv · fonte su Normattiva