1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo che essa venga ad assumere, se la sua responsabilita' internazionale e' impegnata a seguito dell'esecuzione del programma Marots. 2. Ogni compensazione per il danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma va accreditata nei bilanci annuali del programma menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 5.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~art10 · fonte su Normattiva