1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo che essa venga ad assumere, se la sua responsabilita' internazionale e' impegnata a seguito dell'esecuzione del programma Marots. 2. Ogni compensazione per il danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma va accreditata nei bilanci annuali del programma menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 5.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
