La prestazione di cui all'articolo 16 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
La prestazione di cui all'articolo 16 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art17 · fonte su Normattiva