1. L'eventualita' coperta deve comprendere la perdita dei mezzi di sussistenza subita, dalla vedova o dai figli a causa del decesso del capofamiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione puo' essere subordinato alla presunzione, in conformita' della legge nazionale, che essa sia incapace di provvedere ai propri bisogni. 2. La legislazione nazionale potra' sospendere la prestazione se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita alcune attivita' rimunerate prescritte, o potra' ridurre le prestazioni contributive quando i guadagni del beneficiario superino un determinato ammontare, nonche' le prestazioni non contributive, quando i guadagni del beneficiario, o altre sue risorse, o entrambi superino l'ammontare prescritto.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art60 · fonte su Normattiva